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Mancanza dell’attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, conv. dalla l n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, n.11383
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 15 giugno

L’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale

In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice. (Nella specie, l’interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell’ente previdenziale dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella).
Sentenza Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29294

Superare l’esame di avvocato e svolgere la professione forense non è sufficiente per revocare il mantenimento

Il superamento dell’esame di avvocato e lo svolgimento della professione forense non determinano automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.
Ad affermarlo è la Cassazione che respinge il ricorso di un padre separato, il quale riteneva di non dover più versare l’assegno di mantenimento alla figlia trentenne, che aveva completato il percorso di studi e iniziato a svolgere la professione di avvocato, con ancora però scarsi guadagni. Secondo la Corte l’età è si importante, così come lo svolgimento di una professione, ma ciò che consente di revocare l’assegno è il raggiungimento di una piena autosufficienza economica, fermo restando la possibilità per il genitore di chiedere la revoca dell’assegno ad autonomia raggiunta.

Sentenza Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19135