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Il principio del raggiungimento dello scopo vale anche per le notifiche via PEC con file firmati CAdES (.p7m) o PAdES (.pdf)

Massima.
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza del 12/05/2020, n.8815, ha statuito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Infatti, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.

In particolare, la Corte ribadisce che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. civ., 29 novembre 2018, n. 30927).

Si ricorda, infatti, che un file firmato con una firma di tipo CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “aprire” il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un’applicazione specifica.

La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni programmi disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni. Essa consente di firmare solo documenti di tipo PDF, ma rende il documento più facilmente accessibile. Il formato PDF consente, inoltre, di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Fonte: Ilprocessocivile.it , 1 SETTEMBRE 2020Autori: Caprio Sara

Sulla procedibilità in caso di deposito di copia analogica del ricorso in Cassazione telematico e notificato via Pec senza attestazione di conformità

Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per Cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore della l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del d.lg. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio.
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18596
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 8 settembre

Mancanza dell’attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, conv. dalla l n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, n.11383
Fonte: Diritto & Giustizia 2020, 15 giugno