L’efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto per inadempimento, quale il preliminare di compravendita immobiliare, costringe ciascuna parte a restituire le prestazioni ricevute, ormai prive di giustificazione giuridica, seguendo i principi di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Tale principio comporta che il promissario acquirente, che abbia ricevuto in anticipo la consegna dell’immobile, debba non solo restituire il bene ma anche corrisponderne i frutti sotto forma di indennità di occupazione. Tale obbligazione non assume natura risarcitoria ma deriva dall’annullamento retroattivo del contratto e mira a reinstaurare le situazioni patrimoniali originarie.
Cassazione civile sez. II, 25/08/2025, n.23814
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