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La risoluzione retroattiva del contratto preliminare impone la restituzione del bene

L’efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto per inadempimento, quale il preliminare di compravendita immobiliare, costringe ciascuna parte a restituire le prestazioni ricevute, ormai prive di giustificazione giuridica, seguendo i principi di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Tale principio comporta che il promissario acquirente, che abbia ricevuto in anticipo la consegna dell’immobile, debba non solo restituire il bene ma anche corrisponderne i frutti sotto forma di indennità di occupazione. Tale obbligazione non assume natura risarcitoria ma deriva dall’annullamento retroattivo del contratto e mira a reinstaurare le situazioni patrimoniali originarie.
Cassazione civile sez. II, 25/08/2025, n.23814
Fonte: Sapient-IA testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2025

Fondo patrimoniale non opponibile nella divisione e nel pignoramento di immobile in comproprietà

Nella procedura esecutiva, allorquando un bene sia in comproprietà e non comodamente divisibile, è possibile disporre la divisione al fine di soddisfare gli scopi dell’esecuzione.

In tema di divisione endoesecutiva, la divisione è lo strumento per consentire la realizzazione degli scopi dell’esecuzione, ovvero la soddisfazione del procedente e degli intervenuti. Pertanto laddove il bene pignorato in quota non sia comodamente divisibile, se il fondo non è opponibile al creditore nella procedura esecutiva, non lo è neppure in sede di divisione. Dopo l’udienza ex art. 600 c.p.c., il creditore ha l’onere di promuovere quindi il giudizio di divisione e laddove il bene non sia comodamente divisibile, si procederà alla vendita dell’intero immobile, posto che il fondo patrimoniale se può essere, in astratto, ostativo all’espropriazione del bene da parte dei creditori, ostativo non è e non può essere all’esercizio del diritto allo scioglimento della comunione da parte dei comproprietari o dei creditori.
Fonte: Redazione Giuffrè 2023 – Tribunale Ascoli Piceno, 10/01/2023, n. 4

Vendita immobile ed effetti purgativi dell’ipoteca

Nel sistema della legge fallimentare l’articolo 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione seconda del Capo sesto secondo le alternative indicate nell’articolo 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine. Mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’articolo 72, ultimo comma, legge fallimentare quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all’apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l’ipoteca gravante sull’immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente). Cassazione civile sez. un., 19/03/2024, n.7337