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Fondo patrimoniale non opponibile nella divisione e nel pignoramento di immobile in comproprietà

Nella procedura esecutiva, allorquando un bene sia in comproprietà e non comodamente divisibile, è possibile disporre la divisione al fine di soddisfare gli scopi dell’esecuzione.

In tema di divisione endoesecutiva, la divisione è lo strumento per consentire la realizzazione degli scopi dell’esecuzione, ovvero la soddisfazione del procedente e degli intervenuti. Pertanto laddove il bene pignorato in quota non sia comodamente divisibile, se il fondo non è opponibile al creditore nella procedura esecutiva, non lo è neppure in sede di divisione. Dopo l’udienza ex art. 600 c.p.c., il creditore ha l’onere di promuovere quindi il giudizio di divisione e laddove il bene non sia comodamente divisibile, si procederà alla vendita dell’intero immobile, posto che il fondo patrimoniale se può essere, in astratto, ostativo all’espropriazione del bene da parte dei creditori, ostativo non è e non può essere all’esercizio del diritto allo scioglimento della comunione da parte dei comproprietari o dei creditori.
Fonte: Redazione Giuffrè 2023 – Tribunale Ascoli Piceno, 10/01/2023, n. 4

Sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario e la deroga al diritto di conseguire in natura la parte dei bene spettante al coerede

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 del codice civile, il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 del codice civile, trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 del codice civile, non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33480

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.
Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468