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Rito societario ed erronea applicazione delle regole procedurali

Anche nell’ambito dell’abrogato “rito societario” trova applicazione il principio secondo il quale l’erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, sicché dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul presupposto dell’applicabilità del rito societario – secondo il ricorrente erroneamente seguito dal giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d’ufficio, come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003).

Il ritardo INPS nella liquidazione della pensione non è causa di risarcimento del danno non patrimoniale

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (escluso il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’INPS a fronte della sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento; il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione della pensione in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, pertanto non era ipotizzabile in modo presuntivo alcuna lesione di diritti relativi al soddisfacimento di bisogni primari della persona).
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32080

L’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale

In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice. (Nella specie, l’interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell’ente previdenziale dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella).
Sentenza Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n.29294