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Vendita immobile per acquisire liquidità da destinare ad attività d’impresa e rischio atto in frode ai creditori

Il sale and lease back è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l’alienazione di un suo bene strumentale – e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato, e dunque un contratto almeno idealmente inteso a sostenere l’attività d’impresa, piuttosto che depauperarla. Il sale and lease back, in caso di successivo fallimento, non è automaticamente atto in frode ai creditori. La frode ai creditori deve essere dimostrata in concreto (nella specie, la Corte ha sottolineato che la cessione di un immobile per acquisire liquidità da destinare ad attività d’impresa non è, automaticamente, atto in frode ai creditori essendo, anche, modalità di finanziamento dell’attività di impresa).
Cassazione civile sez. III – 13/09/2023, n. 26415
Fonte: Diritto & Giustizia 2023, 18 settembre (nota di: Emanuele Bruno)

Rito societario ed erronea applicazione delle regole procedurali

Anche nell’ambito dell’abrogato “rito societario” trova applicazione il principio secondo il quale l’erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l’accertamento del diritto, sicché dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul presupposto dell’applicabilità del rito societario – secondo il ricorrente erroneamente seguito dal giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d’ufficio, come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003).

Società di capitali, se non c’è convocazione del socio, la delibera è nulla

Cardini imprescindibili per la formazione della volontà sociale deliberativa sono due elementi:
1 – informazione preventiva dei soci relativa all’avvio del procedimento deliberativo;
2 – l’informazione sugli argomenti da trattare.
Se vi è stata inosservanza di tali prescrizioni, l’eventuale delibera è sanzionata con la nullità.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 22987/19