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Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?

In tema di videosorveglianza e tutela dei dati, il Garante della Privacy ha divulgato, lo scorso 5 dicembre 2020, le risposte alle domande più frequenti. È il primo documento informativo ufficiale successivo alla riforma europea sulla tutela dei dati personali (Linee guida 3/2019 dell’Edpb pubblicate il 29 gennaio 2020).

Proprietà privata.  L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?

Secondo il Garante ciò è possibile. Tuttavia, nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio. Inoltre, il Garante precisa che il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

Condominio. Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale?

Secondo il Garante è necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5 (garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza). In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

La tutela della privacy dei dati sanitari prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa

La privacy dei dati sanitari prevale sulla trasparenza amministrativa.
È legittima perciò la sanzione contro l’ente pubblico che diffonde notizie sullo stato di salute di un suo dipendente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del Garante della privacy contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa Authority per 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili. Per la Corte “la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa”.
Sentenza Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n.9382