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La società subentrata risponde dei danni ambientali causati dalla incorporata

“La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”.
Per i giudici amministrativi, in primo luogo, anche prima che venisse introdotto l’istituto della bonifica, con l’ art. 17 d.lg. n. 22 del 1997 , il danno all’ambiente costituiva un illecito civile, previsto dall’ art. 2043 c.c. Ciò chiarito, secondo il Collegio gli obblighi di bonifica sono trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante, in quanto la successione dell’incorporante negli obblighi dell’incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda*, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario.

*alla lettera “di chi [sono] i vantaggi, suoi [sono] anche gli svantaggi”, cioè “chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi”) è una espressione latina che indica il principio che gli oneri devono essere a carico di chi gode dei benefici di un bene. Applicazioni di questo principio si trovano, ad esempio, nel diritto italiano, nell’articolo 2049 c.c. che attribuisce ai padroni e ai committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Consiglio di Stato ad. plen. , 22/10/2019 , n. 10