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Responsabilità della stazione appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore, la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante riguarda solo i casi in cui il contratto di appalto è ancora in corso con un’impresa solvibile, ma non si applica se il fallimento ha portato allo scioglimento del contratto. Il subappaltatore, dunque, è considerato un creditore concorsuale e non ha diritto alla prededuzione, ma ha diritto a essere soddisfatto nel rispetto delle regole di concorso dei creditori e degli ordini di prelazione. 
Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12477 Fonte: GenIA-L testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2024

Danno biologico e conseguenze della lesione alla salute

Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto:

› “Il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”.

› “Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme” medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”.

› “Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”.

› “Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.
Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27380 Fonte: Guida al diritto 2022, 37