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Immobile acquistato all’asta: c’è diritto di comproprietà sul cortile condominiale

«In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune in distinte unità immobiliari, a seguito dell’attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – funzionali all’uso comune (art. 1117 c.c.), qual è il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi. Tale presunzione può essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce all’aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dell’immobile contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietà del cortile».
Cass. civ., sez. II, ord., 16 gennaio 2024, n. 1615

Contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica e atto di aggiudicazione

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica, l’atto di aggiudicazione – che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto – rappresenta un atto di accertamento dell’avvenuta formazione dell’accordo in virtù dell’incontro della proposta dell’amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell’acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l’asta, con l’esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.
Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14592

L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile decaduto per omesso versamento del saldo prezzo non ha diritto a ricevere l’avviso della successiva vendita

L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere, diversamente dal debitore esecutato, la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ai sensi dell’art. 587 c.p.c., comma 2.
Sentenza Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29732